Capo II
Art. 84
Premio per l'incremento del rendimento industriale
In vigore dal 12 lug 1987
1. Dal 1 gennaio 1987, il premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge n. 7433 del 3 luglio 1970, ed all'art. 130 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, è fissato in misura unica per ogni qualifica e/o livello applicando la maggiorazione del 27% alla terza misura di premio rispettivamente prevista nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze n. 00/157443 del 27 giugno 1984. Le prime due misure del suddetto premio sono soppresse.
2. Dalla stessa data cessa la corresponsione del compenso di cui all' della legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso gli del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, salvo le competenze maturate al 31 dicembre 1986.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-84