Titolo XI
Art. 79
Compenso di intensificazione
In vigore dal 12 lug 1987
1. La disposizione recata dalla lettera b) del primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, va intesa nel senso che il compenso di intensificazione in misura di quattro ore spetta anche negli uffici locali di media entità con punteggio non inferiore a 11.601.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-79