Titolo XI

Art. 72

Indennità di direzione

In vigore dal 12 lug 1987
1. Al personale dell'esercizio delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, inquadrato nella ottava categoria, che svolga funzioni di direzione di uffici o servizi di particolare rilevanza, compete una indennità di direzione per ogni giornata di effettiva dirigenza. 2. La stessa indennità compete al sostituto del titolare in caso di assenza e quindi di non corresponsione della indennità a quest'ultimo. 3. I criteri per la individuazione degli uffici di cui sopra sono stabiliti in sede di accordo decentrato nazionale in modo che i destinatari non superino il 18% delle dotazioni organiche del personale di esercizio di ottava categoria. 4. La misura di detta indennità è fissata in L. 2.500 dal 1 gennaio 1987 e in L. 4.000 dal 1 gennaio 1988.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-72

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