Titolo XI

Art. 67

Indennità per i servizi viaggianti

In vigore dal 12 lug 1987
1. Al personale di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1983, n. 356, è concessa, in aggiunta alle vigenti indennità per i servizi viaggianti, una maggiorazione oraria di L. 150.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-67

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