Titolo XI
Art. 70
Decorrenza
In vigore dal 12 lug 1987
1. I miglioramenti previsti dagli articoli da 62 a 66 sono corrisposti dal 1 febbraio 1987.
2. Le indennità di cui agli , competono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-70