Art. 70 · Decorrenza
Titolo XI

Art. 70

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Decorrenza

In vigore dal 12 lug 1987
1. I miglioramenti previsti dagli articoli da 62 a 66 sono corrisposti dal 1 febbraio 1987. 2. Le indennità di cui agli , competono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-70