Art. 68 · Indennità per servizio svolto nelle isole minori
Titolo XI

Art. 68

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Indennità per servizio svolto nelle isole minori

In vigore dal 12 lug 1987
1. Al personale in servizio nelle isole minori, prive di collegamento giornaliero con la terraferma compatibile con l'orario di ufficio, compete, per ogni giornata di effettivo servizio, una indennità di L. 4.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-68