Art. 63 · Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive
Titolo XI

Art. 63

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Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive

In vigore dal 12 lug 1987
1. Le misure indicate nell' del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono aumentate rispettivamente di L. 3.255 e di L. 1.630 quelle indicate nel primo comma e di L. 4.650 e di L. 2.325 quelle indicate nel secondo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-63