Capo V

Art. 105

Disposizioni particolari

In vigore dal 8 dic 1987
1. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa garantita dall' della legge 13 maggio 1983, n. 197, per la Cassa depositi e prestiti vengono stabilite le seguenti deroghe alle disposizioni generali contenute nel presente decreto: a) rientrano tra le materie oggetto di contrattazione nazionale aziendale anche quelle materie che, sulla base del comma 2 dell' del presente decreto, avrebbero formato oggetto di contrattazione decentrata territoriale; alle materie indicate nel comma 1 dell' sono aggiunte le proposte di modifica dell'ordinamento del personale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell', lettera g), della legge 13 maggio 1983, n. 197. L'orario di lavoro è disciplinato secondo le modalità di cui agli del presente decreto; b) la presidenza della delegazione di parte pubblica, composta come previsto all' del presente decreto per la contrattazione nazionale aziendale della Cassa depositi e prestiti, è di spettanza del direttore generale, quale organo cui è demandata la rappresentanza legale dell'istituto; in deroga al precedente , comma 4, nel caso in cui non si fosse raggiunto l'accordo entro il termine di cui all'articolo suddetto la rappresentanza di parte pubblica è integrata dal Ministro del tesoro, presidente del consiglio di amministrazione, o da un suo delegato a norma dell', lettera a), della legge 13 maggio 1983, n. 197; c) il personale della Cassa depositi e prestiti è ripartito nei livelli funzionali determinati dai decreti del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 dell'11 agosto 1984, e 4 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 1986, emessi a norma dell', quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, ed attuati ai sensi dell', lettera g), della predetta legge. d) il comitato paritetico, già costituito ai sensi dell' della legge 13 maggio 1983, n. 197, esplica anche le funzioni del comitato di cui al comma 4 dell'; e) le disposizioni sulla mobilità di comparto contenuto nell' e quelle relative al piano occupazionale ed ai progetti finalizzati occupazionali contenuti negli si applicano alla Cassa depositi e prestiti, facendo in ogni caso salva l'autonomia organizzativa dell'istituto sancita dall' della legge 13 maggio 1983, n. 197; f) il personale in servizio continuativo presso la Cassa al 1 gennaio 1986 può optare per l'inserimento nel ruolo del personale della Cassa depositi e prestiti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine di trenta giorni, il personale che ha già optato per i ruoli della Cassa può recedere dalla opzione e rientrare nei ruoli di provenienza ove negli stessi vi sia disponibilità di posti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-105

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