Capo V
Art. 108
Turno
In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennità di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.
2. Per ogni mese il numero dei turni non può essere superiore a 10.
Note all'articolo
- Il decreto del presidente della repubblica 4 agosto 1990, n. 335 Ha disposto che A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di turno di cui all'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene rideterminata in /./L. 3.000 e L. 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-108