Capo V
Art. 107
107 / 120Premio di produzione
In vigore dal 12 nov 1987
1. Resta inalterata la struttura del premio di produzione precedentemente esposto.
2. Il premio annuo è corrisposto negli importi del punto 1-sub a), dell'.
3. Il premio mensile di cui al precedente punto 1-sub b), dell' è così rideterminato:
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|Livello| Lire |
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|1° | 130.000 |
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|2° | 160.000 |
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|3° | 190.000 |
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|4° | 220.000 |
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|5° | 255.000 |
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|6° | 290.000 |
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4. Gli aumenti rispetto alle misure vigenti decorrono dal 1° febbraio 1987.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-107