Art. 99 · Mobilità
Capo IV

Art. 99

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Mobilità

In vigore dal 12 lug 1987
1. Con contrattazione decentrata nazionale di settore saranno stabilite le procedure e le modalità di attuazione della mobilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle particolari esigenze di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-99