Capo IV
Art. 103
103 / 120Locali per le rappresentanze sindacali
In vigore dal 12 lug 1987
1. Per ogni sede di servizio provinciale, l'amministrazione consente l'uso di un idoneo locale ai sensi del precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-103