Art. 103 · Locali per le rappresentanze sindacali
Capo IV

Art. 103

103 / 120

Locali per le rappresentanze sindacali

In vigore dal 12 lug 1987
1. Per ogni sede di servizio provinciale, l'amministrazione consente l'uso di un idoneo locale ai sensi del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-103