Art. 27

Dotazioni organiche

In vigore dal 12 lug 1987
1. La concreta e piena attuazione dell'ordinamento per qualifiche e profili professionali, comporterà per gli enti la necessità di adattare le proprie dotazioni organiche al nuovo sistema ordinamentale. Nella definizione delle dotazioni organiche gli enti terranno altresì conto di programmi di efficienza-efficacia e dei fenomeni di turnover. Conseguentemente, in rapporto alle specifiche, effettive esigenze, ciascun ente, in conformità degli del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, dovrà definire le proprie consistenze di organico e dare corso tempestivamente alle procedure di assunzione per la copertura dei posti vacanti, programmando le assunzioni stesse entro il termine di due anni. 2. In questa stessa sede una parte dei posti di organico potrà essere riservata per il part-time, nell'ambito della disciplina prevista dall' decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, che gia lo prevede, anche in attesa delle emanande disposizioni legislative richiamate dall' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. In particolare dovrà essere previsto il rinvio alla contrattazione decentrata a livello nazionale per l'individuazione dei profili professionali compatibili con il regime a tempo parziale.
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