Art. 30

Visite mediche di controllo

In vigore dal 12 lug 1987
1. Salvo che per gli enti abilitati per legge ad effettuare visite di controllo per i lavoratori, le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali. 2. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi. 3. Le visite di controllo devono essere in ogni caso effettuate nelle fasce orarie previste dalle vigenti disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-30

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