Art. 29
Trattamento di missione
In vigore dal 12 lug 1987
1. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma non inferiore al 75% del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-29