Art. 34

Bilinguismo

In vigore dal 12 lug 1987
1. Al personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta è attribuita un'indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale degli enti in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo