Art. 33

Pari opportunità in favore delle lavoratrici

In vigore dal 12 lug 1987
1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici. 2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti presso gli enti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, a rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psico-fisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo