Art. 32
Personale addetto a servizi soggetti a riforma
In vigore dal 12 lug 1987
1. In sede di attuazione di disposizioni di legge concernenti il trasferimento o lo scorporo di servizi affidati agli enti cui si riferisce il presente decreto, gli enti medesimi, agli effetti della individuazione del personale da trasferire alle amministrazioni cui sono affidati i servizi medesimi, provvederanno al preventivo esame delle domande di trasferimento ad altra unità funzionale dell'ente presentate dal personale addetto ai predetti servizi al fine di soddisfare proprie esigenze di servizio, anche previa riconversione professionale del personale, con le modalità che saranno definite dai rispettivi organi di amministrazione, sentite le altre amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni sindacali.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-32