Art. 28

Modalità di assunzione

In vigore dal 12 lug 1987
1. Nell'ambito della nuova disciplina di reclutamento del personale dovranno essere rimarcati gli aspetti di maggior interesse per gli enti del comparto, con particolare riferimento a quello che attiene all'attuazione di forme di reclutamento su base territoriale per ente o per gruppi di enti anche federati, adottando ove compatibili con i contenuti dei profili professionali, procedure semplificate, anche automatizzate. 2. Dovrà comunque procedersi all'utilizzazione delle graduatorie degli idonei dei concorsi espletati secondo quanto previsto dal comma 3 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, per i posti resisi disponibili a partire dalla data di indizione dei concorsi medesimi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-28

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