Art. 23

Indennità

In vigore dal 12 lug 1987
1. A decorrere dal 1 gennaio 1987 sono soppresse le disposizioni di cui all', comma quinto, all' secondo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, all' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346. 2. In corrispondenza della soppressione delle suddette norme e dei relativi stanziamenti, è istituito apposito fondo per l'attribuzione delle indennità di cui ai commi successivi del presente articolo in misura pari alla spesa non più sostenibile per effetto del comma 1 ed a una somma corrispondente a L. 7.000 pro-capite per 13 mensilità nell'anno. 3. Al personale al quale vengono attribuite responsabilità connesse alla gestione di risorse umane, strumentali e finanziarie con compiti di direzione di strutture e/o unità operative, nonché la cura di piani e/o progetti, che appartengono alle qualifiche funzionali a partire dalla VI e superiori, può essere corrisposta una specifica indennità funzionale da determinarsi secondo criteri stabiliti con la contrattazione articolata e nella misura annua rispettivamente non superiore al 5%, 7%, 8% e 12% del livello base per i dipendenti appartenenti alle qualifiche VI, VII, VIII e IX. 4. Sempre previa determinazione dei criteri in sede di contrattazione decentrata può altresì essere attribuita al personale chiamato a svolgere attività in particolari condizioni di disagio, gravosità o complessità, nonché funzioni di coordinamento nell'ambito di compiti previsti nei profili professionali della medesima qualifica di appartenenza o di quelle inferiori o infine che richiedono particolare e più elevata esperienza, "una indennità speciale" nelle seguenti misure massime annuali riferite a ciascuna qualifica funzionale: 1° livello....................... 150.000 annue 2° livello....................... 165.000 annue 3° livello....................... 175.000 annue 4° livello....................... 200.000 annue 5° livello....................... 225.000 annue 6° livello....................... 250.000 annue 7° livello....................... 300.000 annue 8° livello....................... 350.000 annue 9° livello....................... 400.000 annue 5. L'ammontare delle suddette indennità deve comunque essere contenuta nello stanziamento del fondo di cui al comma 2. In ogni caso l'eventuale attribuzione delle indennità in parola deve essere finalizzata al miglioramento della funzionalità degli enti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-23

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