Art. 19

Compensi per lavoro straordinario

In vigore dal 12 lug 1987
1. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è pari ad 1/175 dello stipendio tabellare mensile di cui all', dell'indennità integrativa speciale spettante nel mese di dicembre dell'anno precedente e del rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive maggiorate: del 15% per lavoro straordinario diurno; del 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); del 50% per il lavoro straordinario prestato in giorni festivi e ore notturne. 2. La frazione di cui al comma 1 è fissata in 1/156 dal 31 dicembre 1987. 3. Ai sensi del comma 3 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le tariffe orarie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, eventualmente superiori, saranno mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.
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