Art. 14

Progetti finalizzati

In vigore dal 12 lug 1987
1. In attuazione di quanto previsto dall' del decreto del Presidente dalla Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, gli enti, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili col solo personale di ruolo, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire. 2. I settori di intervento sono individuati, a titolo di riferimento, nelle attività connesse al recupero dei crediti contributivi ed alla evasione contributiva, alla realizzazione di piani promozionali in campo culturale, turistico e sportivo, all'approntamento di servizi di pronto soccorso, di soccorso stradale, di aggiornamento o automazione di archivi o di pubblici registri e alle esigenze di recupero di arretrato non eliminabile con gli attuali organici. 3. I progetti finalizzati saranno fronteggiati in parte con personale già in servizio e in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato nei limiti di durata e con le modalità che saranno stabilite dall'emananda legge, richiamata al punto 3 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo