Art. 9
Prestazioni di lavoro straordinario
In vigore dal 12 lug 1987
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e quindi non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.
2. I settori di lavoro per i quali si renda temporaneamente indispensabile il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e le relative quantità sono individuati con la contrattazione decentrata secondo i criteri di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, fatte salve le attività di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali, comprese le funzioni dirigenziali di vertice.
3. In caso di eventi improvvisi, urgenti ed imprevedibili per cui necessitano prestazioni di lavoro straordinario, il dirigente o, in mancanza, il responsabile preposto alla struttura interessata può disporre le prestazioni medesime per non oltre tre giorni, nei limiti di tempo e di unità strettamente necessari, con tempestiva convocazione delle organizzazioni sindacali.
4. La prestazione di lavoro straordinario è in ogni caso disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, previa contrattazione sui carichi di lavoro da fronteggiare e sui contingenti che assicurino il più efficace e rapido soddisfacimento delle esigenze, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione e ferma restando l'acquisizione di elementi di obiettivo riscontro in ordine ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
5. In tali ambiti, lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere complessivamente in ciascun ente, un monte-ore riferito all'anno pari a 120 ore annue per il numero dei dipendenti.
6. Tale limite, in occasione di manifestazioni sportive, di iniziative a carattere culturale ed artistico nonché di iniziative connesse ad attività espletate all'estero, può essere superato, previa contrattazione per ente a livello nazionale, fino ad un massimo di 180 ore annue ove siano valutate insufficienti tutte le forme di flessibilità degli orari previste dal presente decreto.
7. Il limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario è fissato in 250 ore annue. Prestazioni eccedenti il predetto limite danno luogo a riposo compensativo o ad eccezionali deroghe per attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali da definire in sede di contrattazione decentrata.
8. La contrattazione decentrata a livello nazionale stabilirà i criteri per l'assegnazione alle singole unità territoriali delle ore di straordinario necessarie per far fronte alle situazioni di lavoro di cui ai precedenti commi. Tali criteri dovranno fare riferimento alle carenze di personale, ai carichi di lavoro, alle peculiarità delle situazioni locali e funzionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-9