Art. 11
Produttività
In vigore dal 12 lug 1987
1. Gli enti, per la realizzazione di reali e significativi miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, predisporranno, in quanto funzionali rispetto alla tipologia dei servizi stessi e le dimensioni delle strutture cui sono affidati, appositi piani articolati in:
progetti di tipo strumentale, volti ad acquisire metodologie, tecniche e strutture per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'ente;
progetti di risultato, direttamente rivolti al miglioramento quantitativo e qualitativo dei singoli servizi resi dall'ente.
2. I progetti di tipo strumentale, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, riguardano, a titolo esemplificativo, le seguenti materie: studio e sperimentazione delle metodologie di pianificazione e programmazione degli obiettivi e controllo dei risultati, determinazione dei carichi di lavoro, aggregazione delle attività per "ciclo di prodotto", individuazione degli standards di produttività e di altri parametri quantitativi del livello di efficienza. Le specifiche tecniche di realizzazione dei progetti di tipo strumentale conterranno, in ogni caso, la quantificazione del personale coinvolto nella loro attuazione e l'indicazione del tempo occorrente per la medesima.
3. I progetti di risultato riguardano esclusivamente servizi per i quali sia intervenuta la preventiva individuazione di standards di produttività o di altri indicatori dei livelli di servizio a norma del comma 2. Restano confermati, per la durata stabilita, i progetti di risultato già deliberati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se definiti sulla base dei dati quantitativi relativi ai livelli di rendimento conseguiti negli anni precedenti, opportunamente incrementati nella misura stabilita in sede di contrattazione a livello nazionale ed uniformati tra le diverse sedi territoriali dell'ente tenendo conto delle loro peculiarità.
4. I progetti di risultato sono articolati sul territorio al livello strutturale ed organizzativo dell'ente corrispondente all'effettivo centro di responsabilità di servizio, anche interno alla unità organica ove questa assicuri più servizi.
5. La verifica dello stato di attuazione ed elaborazione dei progetti di cui ai commi precedenti è effettuata sulla base di procedure oggettive con la periodicità necessaria per garantire la tempestiva adozione di misure atte a recuperare eventuali scostamenti dagli obiettivi, alla scadenza degli eventuali traguardi intermedi e comunque al termine fissato per il completamento dei progetti stessi.
6. Per i dirigenti, responsabili della gestione globale del progetto ad essi affidato, i risultati quali-quantitativi saranno valutati in sede di redazione dei rapporti informativi o di segnalazione di fatti particolarmente rilevanti sotto il profilo del merito o del demerito, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di responsabilità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali.
7. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in seguito, periodicamente, sarà compiuta dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-11