Art. 10
Formazione e aggiornamento professionale
In vigore dal 12 lug 1987
1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale costituiscono il basilare supporto per correlare lo sviluppo delle risorse e capacità lavorative a quello organizzativo e tecnologico.
2. In questa prospettiva ogni forma di evoluzione del sistema di organizzazione del lavoro dovrà procedere in piena sintonia con la previsione di adeguate iniziative in materia di formazione ed aggiornamento professionale.
3. La formazione e l'aggiornamento professionale devono essere rivolti:
ad estendere l'aggiornamento professionale a tutto il personale ed in particolare a quello coinvolto nei processi di sviluppo dell'organizzazione del lavoro;
a consentire il più rapido ed efficace inserimento del personale di nuova assunzione o sottoposto a processi di mobilità nello svolgimento delle attività di servizio;
a favorire, mediante adeguati processi di riconversione professionale, la realizzazione di opportuni interventi per fronteggiare aree di criticità nell'esecuzione dei servizi istituzionali e sviluppare la più ampia mobilità del personale.
4. In quest'ambito i progetti di tipo strumentale predisposti per l'introduzione di nuove tecnologie o tecniche organizzative conterranno opportune previsioni in materia di formazione ed aggiornamento professionale, dando priorità agli interventi formativi di quelle professionalità che assumono valore portante per la realizzabilità dei progetti medesimi.
5. Un ruolo specifico assumerà infine l'attività di formazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dell'area del funzionariato alle quali, oltre la conoscenza specialistica propria dei settori di applicazione, sono richieste comuni basi di professionalità in materia di organizzazione del lavoro, di tecnologie di sviluppo organizzativo e direzionale e di tecnologia informatica.
6. Per le azioni formative e di aggiornamento sopraindicate, gli enti secondo le loro dimensioni e possibilità organizzative, e secondo il tipo di intervento, potranno promuovere iniziative autonome, anche mediante la costituzione di apposite strutture, ovvero valorizzare forme di collaborazione con altri enti, con le scuole superiori dello Stato e con le scuole di formazione di tipo industriale o universitario.
7. L'attività di docenza, secondo i contenuti dell'intervento, può essere affidata a personale dell'ente e a esperti esterni sulla base di specifici rapporti professionali.
8. L'attività formativa può svolgersi durante l'orario di lavoro o al di fuori di esso. Possono essere previste forme di incentivazione per la docenza e la partecipazione fuori orario ai corsi di aggiornamento e specializzazione.
9. Per il personale delle qualifiche funzionali più elevate sarà prevista altresì la partecipazione a convegni di studio, a corsi di specializzazione e ad attività scientifiche anche presso università italiane e straniere, centri o imprese opportunamente prescelti in relazione all'attività dell'ente di appartenenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-10