Art. 16
Diritto di informazione
In vigore dal 12 lug 1987
1. Nel rispetto di quanto previsto dagli del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, gli enti assicurano la preventiva, costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali. Essa è fornita con particolare riferimento:
alle caratteristiche generali e agli aspetti tecnici del processo di pianificazione, programmazione e controllo dei risultati dell'azione amministrativa;
alle modifiche dell'assetto organizzativo e strutturale;
alla definizione dei piani di lavoro e dei progetti di tipo strumentale e delle misure più idonee per la loro attuazione;
al confronto periodico tra i risultati e gli obiettivi programmati per l'applicazione di interventi gestionali idonei a correggere eventuali scostamenti;
alle modifiche dei regolamenti organici, dell'ordinamento dei servizi e delle dotazioni organiche;
alla programmazione nel breve e medio periodo della mobilità territoriale per aree geografiche;
alle misure per la diffusione delle informazioni all'utenza.
2. Informazione costante e tempestiva sarà altresì fornita per gli investimenti tecnologici dell'ente per i riflessi che ne possono derivare sull'organizzazione del lavoro.
3. L'informazione sulle materie e con le finalità previste dovrà essere fornita con completezza di dati e documentazione comprensiva di eventuali atti preparatori, in tempi adeguati rispetto alla complessità degli argomenti o delle materie soggette a contrattazione e delle eventuali vertenze oggetto della contrattazione stessa.
4. Specifiche informazioni dovranno essere periodicamente fornite dagli enti alle organizzazioni sindacali di comparto al fine di verificare lo stato di attuazione degli accordi come previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-16