Art. 12

Fondo di incentivazione

In vigore dal 12 lug 1987
1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale e di favorire la realizzazione dei progetti di cui all', a decorrere dal 1 gennaio 1987, è costituito presso ciascun ente un fondo annuo di incentivazione alimentato: con un importo pari alla differenza tra il corrispettivo del monte-ore annuo di lavoro straordinario di cui all', ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 (250 ore per ciascun dipendente esclusi dirigenti ed il personale medico di cui all' della legge 12 giugno 1984, n. 222), calcolato in base ai compensi vigenti alla data del 31 dicembre 1985 per il primo anno, e con riferimento a quelli dell'anno immediatamente precedente per quelli successivi, ed il corrispettivo della somma utilizzata per lavoro straordinario ai sensi dell' del presente decreto; con l'importo di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, pari allo 0,80% del monte salari annuo dell'ente, per le finalità indicate nello stesso decreto; con un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi e della indennità meccanografica che in quanto tale è soppressa. 2. Il fondo di incentivazione è destinato alla copertura delle seguenti spese: concorso agli oneri per le prestazioni di lavoro in turni pomeridiani, notturni o festivi fino a concorrenza della spesa sostenuta nell'anno 1986 per le prestazioni medesime; compensi incentivanti la realizzazione dei progetti strumentali e di risultato; eventuale concorso al finanziamento di progetti-pilota individuati a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, ed assegnati ai singoli enti secondo quanto disposto dal successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-12

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