Art. 8
Turni di lavoro
In vigore dal 12 lug 1987
1. Per le esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura dell'orario di servizio possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.
2. I turni, eccettuati quelli festivi per le attività necessitate non a ciclo continuo - che comportino in ogni caso il riposo compensativo - sono caratterizzati dalla rotazione ciclica ed uniforme degli addetti in prestabilite articolazioni di orario non sovrapponibili per oltre trenta minuti tra loro o con il complessivo orario ordinario di lavoro, fissato per la generalità del personale in base al comma 12, dell'articolo precedente.
3. L'istituzione dei turni può essere consentita ai soli fini di realizzare l'estensione della fruibilità dei servizi aperti al pubblico o un migliore sfruttamento di impianti, di garantire servizi di guardiania, trasporto, manutenzione, custodia e centralino o per far fronte ad esigenze degli organi di amministrazione, alla necessità oggettiva e non rinviabile di espletare determinate attività di servizio in giorni festivi o in giorni prossimi o corrispondenti a cadenze fisse previste da norme di legge o regolamentari.
4. I turni devono essere programmati di norma con cadenza mensile.
Il numero dei turni pomeridiani non potrà superare nel mese la metà delle giornate lavorative dedotti gli eventuali turni notturni e/o festivi. I turni notturni, effettuabili solo per attività a ciclo continuo, non potranno essere superiori a dieci nel mese.
5. Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sarà privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, la adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni medesimi.
6. Gli enti provvederanno a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-8