Art. 15

Progetti-pilota

In vigore dal 12 lug 1987
1. Nell'ambito di una prima fase di sperimentazione, programmata in funzione della perfettibilità dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi degli enti, saranno predisposti, nei limiti e con le modalità previste dal 1° comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività. 2. Sulla base del programma operativo appositamente predisposto ai sensi della disposizione richiamata nel precedente comma, il Dipartimento per la funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali ed i sindacati di comparto, tenuto conto delle necessità manifestate dai singoli enti, provvederà a classificare e selezionare per settori omogenei le esigenze più urgenti e generalizzate di recupero della produttività, individuando gli specifici progetti-pilota e le relative fasi di attuazione e verifica. 3. Il Dipartimento per la funzione pubblica, sentiti i sindacati di comparto e gli enti tra cui sono emerse le surrichiamate esigenze di recupero della produttività e che abbiano dichiarato la loro disponibilità alla realizzazione dei progetti, provvederà ad assegnare la realizzazione dei singoli progetti-pilota. 4. Le risultanze delle sperimentazioni effettuate saranno portate a conoscenza di tutti gli enti del comparto attraverso il Dipartimento per la funzione pubblica, al fine della loro utilizzazione per la definizione di nuovi standards di efficienza e di produttività e per l'eventuale realizzazione di piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate.
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