Art. 20

Passaggi di qualifica

In vigore dal 12 lug 1987
1. A decorrere dal 1 gennaio 1987, in caso di passaggio di qualifica, è attribuito il livello retributivo della qualifica conseguita, con riconoscimento del trattamento economico acquisito a titolo di valutazione economica dell'anzianità. 2. Rimane ferma l'applicazione delle norme sui passaggi di qualifica previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei trattamenti di cui allo stesso decreto nei seguenti casi: a) passaggi di qualifica conseguenti all'inquadramento funzionale in attuazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935; b) passaggi di qualifica conseguenti all'applicazione degli del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, nonché i passaggi di qualifica di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; c) passaggi di qualifica conseguenti all'applicazione degli del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-20

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