Art. 22
Concorsi interni
In vigore dal 12 lug 1987
1. In sede di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, gli enti provvederanno all'inquadramento, previo concorso interno riservato, del personale in servizio non di ruolo al 31 dicembre 1985, nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, con riconoscimento del servizio prestato nella misura dell'80% ai fini dell'applicazione del precedente .
2. Ai Fini dell'inquadramento nella X qualifica funzionale, concorsi interni riservati possono essere effettuati a favore del personale in servizio alla data del 16 giugno 1976, che risultino già in possesso dei requisiti per l'inquadramento nella prima qualifica del ruolo professionale di cui al terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, indipendentemente dall'appartenenza agli eventuali preesistenti ruoli tecnici, semprechè il personale stesso sia stato anche assunto in posizione non di ruolo per l'esercizio di attività professionali o svolge ininterrottamente da almeno 5 anni le funzioni proprie della predetta qualifica.
3. Nei confronti dei dipendenti che non partecipano ai suddetti concorsi gli enti provvederanno alla risoluzione del rapporto di impiego se in servizio non di ruolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-22