Art. 25
Sussidi - Borse di studio
In vigore dal 12 lug 1987
1. L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato n. 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è fissato in L. 700.000. L'importo del sussidio può essere elevato fino L. 2.000.000, previo parere della commissione del personale, in casi di assoluta ed eccezionale gravità.
2. Gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato sono stabiliti rispettivamente in L. 500.000 e L. 750.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-25