Art. 24

Permessi retribuiti

In vigore dal 8 dic 1987
1. Resta ferma la disciplina dei permessi retribuiti quale prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, con le sole integrazioni: per lutto di famiglia: fino a cinque giorni; per nascita di figli: fino a tre giorni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-24

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