Art. 24
Permessi retribuiti
In vigore dal 8 dic 1987
1. Resta ferma la disciplina dei permessi retribuiti quale prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, con le sole integrazioni:
per lutto di famiglia: fino a cinque giorni;
per nascita di figli: fino a tre giorni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-24