Art. 2

Applicazione del contratto

In vigore dal 12 lug 1987
1. La corretta, omogenea e tempestiva applicazione del presente decreto è assicurata dal Dipartimento per la funzione pubblica nell'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e coordinamento in materia di pubblico impiego di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93. 2. Nello svolgimento dei suddetti compiti, il Dipartimento per la funzione pubblica farà ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti nel rispetto della previsione di cui all', lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-2

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