Art. 6
Organizzazione del lavoro
In vigore dal 12 lug 1987
1. Gli enti, nell'ambito della loro autonomia, operano attraverso una organizzazione finalizzata al conseguimento di obiettivi di produttività ed efficienza, previa programmazione sistematica degli interventi.
2. In particolare, nei limiti compatibili con le dimensioni e la natura dei compiti istituzionali il modello organizzativo e strutturale degli enti dovrà essere finalizzato:
alla realizzazione di un sistema automatizzato di controllo direzionale, funzionale alla metodologia della programmazione degli interventi e della verifica dei risultati;
alla aggregazione delle attività ricomprese all'interno di ciascun "ciclo di prodotto", per consentire il superamento della parcellizzazione del lavoro, la migliore rilevazione dei carichi di lavoro e l'individuazione di parametri e standards di produzione, la quantificazione delle risorse umane e strumentali occorrenti, la valutazione dei costi di ciascun prodotto e la identificazione di precisi centri di responsabilità di risultato;
allo sviluppo, nel quadro dell'attività di pianificazione, della metodologia del lavoro per progetti;
alla realizzazione di condizioni di massima elasticità operativa anche attraverso la riconsiderazione delle posizioni di lavoro nella direzione di una loro pronta adattabilità alle nuove metodologie e tecniche di lavorazione e piena aderenza agli obiettivi di produttività ed efficienza, prevedendo, ove necessario, l'attivazione di opportuni processi di mobilità;
a favorire il decentramento funzionale, assicurando alle unità periferiche i necessari presupposti di autonomia anche ai fini della utilizzazione dei mezzi informatici installati nelle unità stesse.
3. L'attuazione del nuovo modello organizzativo, nell'ambito delle modalità di sviluppo previste ai vari livelli di contrattazione decentrata, sarà oggetto di puntuali e periodiche verifiche per la valutazione di aderenza agli obiettivi programmatici e di compatibilità con le strutture operative di riferimento, anche attraverso nuclei di valutazione (amministrazione-sindacati), appositamente costituiti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-6