Titolo I

Art. 20

Composizione del collegio dei revisori

In vigore dal 28 mag 1986
1. Il collegio dei revisori è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è costituito da tre membri effettivi e due supplenti designati come segue: a) due revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo; b) un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministro del tesoro, fra funzionari del Ministero appartenenti ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore. 2. Il collegio dei revisori, per le funzioni di cui all' della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è integrato da altri due membri designati uno dal Ministro del tesoro fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e l'altro dal Ministro delle finanze. 3. Ai componenti del collegio dei revisori spetta una indennità di carica da determinare dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-20

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Composizione del collegio dei revisori (Art. 20 Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo