Titolo I

Art. 22

Compensi componenti organi collegiali

In vigore dal 28 mag 1986
1. Ai vicepresidenti ed ai componenti degli organi collegiali spetta una indennità di carica ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'ente, previsti per legge o regolamenti, da determinare ai sensi dell' della legge 20 marzo 1975, n. 70.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-22

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Compensi componenti organi collegiali (Art. 22 Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo