Titolo I

Art. 24

Comitati provinciali

In vigore dal 28 mag 1986
1. In ogni provincia è istituito un comitato provinciale con il compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell'ambito della provincia, nonché di coordinare le iniziative delle rappresentanze provinciali delle federazioni sportive nazionali per promuovere e sostenere l'attività sportiva, in base agli indirizzi emanati dal C.O.N.I. 2. Il comitato provinciale è composto dal presidente, che lo presiede, dai presidenti dei comitati provinciali e dai delegati provinciali delle federazioni sportive nazionali. 3. Nell'ambito del comitato provinciale la giunta provinciale è composta dal presidente del comitato, che la presiede, da tre membri eletti dal comitato provinciale, nonché dal rappresentante del C.O.N.I. per gli impianti sportivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-24

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Comitati provinciali (Art. 24 Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo