Titolo II

Art. 28

Sede delle federazioni

In vigore dal 28 mag 1986
1. Le federazioni sportive nazionali hanno sede in Roma. 2. Il consiglio nazionale, su proposta della giunta esecutiva, può autorizzare, temporaneamente, una sede diversa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-28

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Sede delle federazioni (Art. 28 Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo