Titolo II
Art. 28
Sede delle federazioni
In vigore dal 28 mag 1986
1. Le federazioni sportive nazionali hanno sede in Roma.
2. Il consiglio nazionale, su proposta della giunta esecutiva, può autorizzare, temporaneamente, una sede diversa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-28