Titolo III

Art. 33

Ordinamento delle società sportive

In vigore dal 28 mag 1986
1. Le società, le associazioni e gli enti sportivi sono retti da uno statuto che deve essere approvato dall'organo che procede al riconoscimento, ai sensi del precedente . 2. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo statuto, nonché i regolamenti interni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-33

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Ordinamento delle società sportive (Art. 33 Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo