Titolo IV

Art. 35

Gli atleti

In vigore dal 28 mag 1986
1. Gli atleti sono inquadrati presso le società, associazioni ed enti sportivi riconosciuti. 2. L'atleta partecipa alle gare autorizzate sotto l'osservanza dei principi, dei regolamenti, degli usi e della lealtà sportiva. 3. L'atleta non professionista deve praticare lo sport in conformità alle regole del C.I.O. e della competente federazione internazionale. 4. L'attività dell'atleta professionista è disciplinata da norme regolamentari particolari emanate dalla federazione competente e secondo i principi dettati dalla rispettiva federazione internazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-35

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Gli atleti (Art. 35 Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo