Titolo III

Art. 34

Attività delle società sportive

In vigore dal 28 mag 1986
1. Le società, le associazioni e gli enti sportivi sono soggetti all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo le norme e le consuetudini sportive.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-34

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Attività delle società sportive (Art. 34 Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo