Titolo II
Art. 30
Costituzione di nuove federazioni sportive
In vigore dal 28 mag 1986
1. Può essere disposta, con deliberazione del consiglio nazionale da adottarsi con l'intervento di due terzi dei membri aventi diritto a voto, la costituzione di nuove federazioni sportive nazionali per sport non compresi nell'elenco di cui al precedente o per attività sportive non ancora inquadrate, secondo quanto previsto dal Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) in ordine alla composizione dei comitati nazionali olimpici.
2. Per uno stesso sport può essere costituita una sola federazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-30