Titolo II

Art. 31

Esclusione delle federazioni sportive

In vigore dal 28 mag 1986
1. Con le stesse modalità di cui all', il consiglio nazionale può deliberare la perdita della qualità di organo delle federazioni sportive che non siano ricomprese fra quelle indicate nel precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-31

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Esclusione delle federazioni sportive (Art. 31 Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo