Titolo II
Art. 31
Esclusione delle federazioni sportive
In vigore dal 28 mag 1986
1. Con le stesse modalità di cui all', il consiglio nazionale può deliberare la perdita della qualità di organo delle federazioni sportive che non siano ricomprese fra quelle indicate nel precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-31