Titolo I

Art. 25

Fiduciari locali

In vigore dal 28 mag 1986
1. Su preventiva autorizzazione della giunta esecutiva del C.O.N.I., possono essere nominati dal presidente del comitato provinciale, sentito il comitato stesso, fiduciari locali con il compito di mantenere i rapporti a livello locale con le società sportive e di collaborare con le stesse e con gli organismi sportivi provinciali, nonché di assicurare i rapporti con l'amministrazione comunale e gli organi del decentramento amministrativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Fiduciari locali (Art. 25 Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo