Art. 25 · Fiduciari locali
Titolo I

Art. 25

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Fiduciari locali

In vigore dal 28 mag 1986
1. Su preventiva autorizzazione della giunta esecutiva del C.O.N.I., possono essere nominati dal presidente del comitato provinciale, sentito il comitato stesso, fiduciari locali con il compito di mantenere i rapporti a livello locale con le società sportive e di collaborare con le stesse e con gli organismi sportivi provinciali, nonché di assicurare i rapporti con l'amministrazione comunale e gli organi del decentramento amministrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-25