Titolo I

Art. 21

Compiti del collegio dei revisori

In vigore dal 28 mag 1986
1. Il collegio dei revisori: a) effettua il riscontro della gestione dell'ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti; c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi; d) effettua verifiche di cassa, dei valori e dei titoli; e) esercita, nella composizione integrata ai sensi dell' della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, il controllo sulle gestioni relative alle attività di gioco; f) redige la relazione da presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, al Ministero del turismo e dello spettacolo sulla gestione contabile del comitato. 2. I revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del consiglio nazionale ed a quelle della giunta esecutiva. 3. Le delibere adottate dal consiglio e dalla giunta devono, comunque, essere trasmesse al collegio dei revisori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-21

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