Titolo I

Art. 16

Compiti del presidente

In vigore dal 28 mag 1986
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali; convoca e presiede il consiglio nazionale e la giunta esecutiva e ne attua le deliberazioni; approva, previo parere della giunta esecutiva ed in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal consiglio nazionale, i regolamenti interni delle federazioni sportive nazionali e vigila sulla regolarità delle elezioni dei rispettivi presidenti; adotta, nei casi di assoluta necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza propria della giunta esecutiva nella materia indicata alla lettera a) dell', nei limiti di valore fissato a norma della lettera s) del medesimo articolo, nonché nelle materie indicate alle lettere c), g), l), m), q) ed r) dell', e li sottopone alla ratifica della giunta stessa nella prima riunione successiva. I provvedimenti non presentati per la ratifica nel termine indicato perdono di diritto ogni effetto, ferma la responsabilità personale del presidente. 2. Il presidente espleta inoltre i compiti previsti dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni spettantigli in base alle presenti norme. 3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-16

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Compiti del presidente (Art. 16 Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo