Titolo I

Art. 9

Compiti della giunta

In vigore dal 28 mag 1986
1. La giunta esecutiva: a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente secondo le direttive del consiglio nazionale; b) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; c) esercita il potere di controllo sui servizi ed uffici dell'ente e su tutte le federazioni sportive nazionali; d) approva i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi deliberati dalle federazioni sportive nazionali, da redigersi secondo uno schema-tipo; e) esamina gli statuti ed i regolamenti interni delle federazioni sportive nazionali e li propone, rispettivamente, all'approvazione del consiglio nazionale e del presidente; f) propone al consiglio nazionale il regolamento organico del personale, la consistenza dell'organico e l'ordinamento dei servizi; g) dispone ispezioni sulla gestione amministrativa e contabile e sull'attività tecnica delle federazioni sportive nazionali; h) formula le proposte sulla costituzione delle nuove federazioni sportive nazionali; i) nomina, su proposta del segretario generale, uno o più vice segretari generali, preposti a determinati settori dell'organizzazione; l) nomina i delegati regionali; m) nomina i presidenti ed i componenti dei comitati provinciali; n) nomina commissioni o gruppi di studio su materie attinenti lo sport e l'attività del C.O.N.I. e delle federazioni, determinando anche la misura dei compensi sulla base delle disposizioni che dovranno essere inserite nel regolamento sull'ordinamento dei servizi di cui all', lettera g); o) adotta le deliberazioni di urgenza in sostituzione del consiglio nazionale e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione; p) si pronuncia sui ricorsi di cui all', ultimo comma, e all', ultimo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso; q) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio dell'ente, nonché su tutte le materie non espressamente riservate al consiglio nazionale e al presidente; r) autorizza la nomina dei fiduciari locali; s) quanto agli atti di cui alla lettera a) del presente articolo, stabilisce i limiti di valore dei provvedimenti adottabili in via d'urgenza dal presidente dell'ente anche ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-9

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Compiti della giunta (Art. 9 Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo